Come redigere una procura in Svizzera
Modello pronto da compilare: Procura
Creare il documentoCon una procura una persona, il mandante (o rappresentato), autorizza un'altra persona, il mandatario (o rappresentante), ad agire in suo nome e per suo conto. Nel diritto svizzero la rappresentanza è disciplinata dagli articoli 32 e seguenti del Codice delle obbligazioni (CO): quando il rappresentante agisce entro i limiti dei suoi poteri e in nome del rappresentato, è quest'ultimo a essere direttamente vincolato dall'atto (art. 32 CO). L'estensione dei poteri è determinata dall'atto che li conferisce (art. 33 cpv. 2 CO), per cui una formulazione precisa è essenziale.
Si distingue tra procura generale e procura speciale. La prima autorizza il mandatario a gestire tutti gli affari del mandante o un ambito ampio, per esempio l'insieme dei rapporti con una banca. La seconda si limita a un atto o a una serie di atti determinati, come ritirare una raccomandata, firmare un contratto preciso o rappresentare il mandante a un'assemblea. Attenzione: alcuni atti importanti sono coperti solo se menzionati espressamente. È il caso in particolare di transigere, compromettere, assumere obbligazioni cambiarie, alienare o gravare fondi e fare donazioni (art. 396 cpv. 3 CO).
In linea di principio la legge non prescrive una forma particolare per conferire i poteri. Una procura scritta, datata e firmata di proprio pugno dal mandante basta nella grande maggioranza dei casi ed è soprattutto una prova indispensabile nei confronti dei terzi. Alcune pratiche richiedono però di più. Per una compravendita immobiliare o la costituzione di un pegno immobiliare, il notaio e l'ufficio del registro fondiario chiedono di regola una procura con firma autenticata. Spesso vale lo stesso per le iscrizioni nel registro di commercio, e per l'uso all'estero può essere necessaria un'apostille.
Una procura ben redatta contiene i dati completi del mandante e del mandatario (cognome, nome, data di nascita, indirizzo), una descrizione chiara dei poteri conferiti, la durata di validità oppure l'indicazione che vale fino a revoca, luogo e data e la firma del mandante. Più l'estensione è descritta in modo concreto, meno motivi avrà un terzo per rifiutare il documento o chiedere chiarimenti.
La procura può essere revocata o limitata in ogni tempo dal mandante (art. 34 cpv. 1 CO), e la rinuncia anticipata a questo diritto è nulla (art. 34 cpv. 2 CO). Perché la revoca sia efficace, va comunicata al mandatario e, idealmente, ai terzi che conoscevano la procura, come la banca. Estinti i poteri, il mandatario deve restituire il documento (art. 36 CO). Salvo patto contrario o se non risulta altrimenti dalla natura dell'affare, la procura si estingue tra l'altro con la morte o la perdita dell'esercizio dei diritti civili del mandante (art. 35 CO). Per prepararsi alla propria eventuale incapacità di discernimento, il Codice civile prevede uno strumento distinto e soggetto a forme rigorose: il mandato precauzionale (art. 360 segg. CC).
Nella vita di tutti i giorni la procura serve soprattutto per ritirare invii alla Posta, sbrigare pratiche presso il Comune o il Cantone, gestire un conto bancario o farsi rappresentare a un'assemblea dei comproprietari. Tenete presente che la Posta e la maggior parte delle banche dispongono di propri moduli e possono esigerli: informatevi prima di recarvi allo sportello.
Alcune precauzioni sono opportune. Conferite poteri ampi solo a una persona di fiducia, limitate la durata quando possibile ed evitate formule vaghe come «pieni poteri». Conservate una copia, annotate a chi avete consegnato l'originale e chiedete al mandatario di presentare un documento d'identità durante le sue pratiche. In caso di dubbi su un atto importante, fate verificare il documento da un professionista.
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