Come disdire un abbonamento in Svizzera
Modello pronto da compilare: Disdetta abbonamento
Creare il documentoIn Svizzera non esiste una legge specifica sulla disdetta degli abbonamenti. Che si tratti di un abbonamento di telefonia mobile, di una connessione internet, di un centro fitness, di un servizio di streaming o di un giornale, a dettare le regole sono soprattutto il contratto e le condizioni generali (CG), nei limiti del Codice delle obbligazioni (CO). Il primo passo è quindi rileggere il contratto e le CG in vigore.
Individuate tre elementi: la durata minima, il termine di disdetta e la scadenza per la quale potete disdire. Un abbonamento di dodici o ventiquattro mesi, di regola, non può essere disdetto prima della fine di questo periodo senza costi. Il termine di disdetta, spesso da uno a tre mesi, va rispettato prima della scadenza. Molti contratti prevedono inoltre il rinnovo tacito: senza disdetta entro il termine, l'abbonamento si rinnova automaticamente per un altro periodo. Una simile clausola è di principio valida se figura chiaramente nelle CG accettate. Se però è insolita o sproporzionata a sfavore del consumatore, può essere contestata, in particolare in base all'art. 8 della legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl).
Conta anche la forma. Se il contratto prevede la forma scritta, una lettera firmata a mano è la soluzione più sicura (art. 13 e 16 CO). Inviatela per raccomandata: fa stato la data di ricezione da parte del fornitore, non quella di invio, quindi calcolate qualche giorno di margine. Se il fornitore permette la disdetta online o per telefono, chiedete sempre una conferma scritta. Nella lettera indicate il numero cliente, il servizio interessato e la data di effetto desiderata, precisando che la disdetta vale per la prossima scadenza possibile se tale data non fosse ammissibile.
In alcuni casi è possibile disdire anticipatamente. Se il fornitore aumenta unilateralmente i prezzi o peggiora le prestazioni, molte CG prevedono un diritto di disdetta straordinaria entro un termine preciso; leggete con attenzione la comunicazione ricevuta. Per i contratti di durata, la giurisprudenza ammette anche la disdetta per cause gravi quando la continuazione del rapporto non è più ragionevolmente esigibile, ad esempio in caso di prestazioni gravemente carenti. Infine, se il contratto rientra nel mandato (art. 394 segg. CO), come certi servizi di coaching, l'art. 404 CO consente di revocarlo in ogni tempo, con obbligo di risarcire il danno se la revoca avviene intempestivamente. Non tutti gli abbonamenti sono però mandati: la qualifica dipende dal caso concreto.
Dopo aver inviato la disdetta, occupatevi dei pagamenti. Revocate l'ordine permanente, l'addebito diretto o l'autorizzazione eBill presso la vostra banca o PostFinance per la data di fine contratto e cancellate la carta di credito registrata nel conto online. Restituite gli apparecchi a noleggio, come router o decoder, entro il termine indicato e conservate la ricevuta.
Conservate tutto: copia della lettera, ricevuta della raccomandata, tracciamento dell'invio, conferma del fornitore e fatture. Se il fornitore ignora la disdetta e continua a fatturare, contestate le fatture per iscritto e, se necessario, inviate una diffida. Se ricevete un precetto esecutivo ingiustificato, fate opposizione entro dieci giorni (art. 74 LEF). Per le controversie nelle telecomunicazioni potete rivolgervi all'organo di conciliazione ombudscom, mentre le associazioni dei consumatori come l'ACSI, la FRC o la SKS consigliano i propri membri.
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