Come fare opposizione a un precetto esecutivo
Modello pronto da compilare: Opposizione al precetto esecutivo
Creare il documentoIl precetto esecutivo è il primo atto ufficiale di un'esecuzione. Viene emesso dall'Ufficio di esecuzione su domanda di un creditore, senza che quest'ultimo debba dimostrare l'esistenza del credito. Ricevere un precetto esecutivo non significa quindi che dobbiate davvero quella somma. La legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) vi mette a disposizione uno strumento semplice per bloccare la procedura: l'opposizione.
Il termine è breve e perentorio. L'opposizione va interposta entro 10 giorni dalla notificazione del precetto esecutivo (art. 74 cpv. 1 LEF). Il termine decorre dal giorno successivo alla notificazione. Se scade di sabato, di domenica o in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno feriale seguente. Trascorso il termine, il creditore può chiedere il proseguimento dell'esecuzione, cioè il pignoramento o il fallimento. Solo chi è stato impedito senza sua colpa, ad esempio per una grave malattia, può chiedere la restituzione del termine (art. 33 cpv. 4 LEF).
Ci sono tre modi per fare opposizione. Potete dichiararla a voce all'agente o al postino che vi consegna il precetto, che la annota sul vostro esemplare. Potete anche recarvi allo sportello dell'Ufficio di esecuzione oppure inviargli una dichiarazione scritta entro il termine. Una lettera raccomandata che indica il numero d'esecuzione resta la soluzione più sicura, perché vi fornisce una prova dell'invio. Anche se avete già fatto opposizione oralmente, una conferma scritta evita ogni contestazione. Su richiesta, l'Ufficio attesta gratuitamente l'opposizione (art. 74 cpv. 3 LEF).
Non è necessario motivare l'opposizione (art. 75 cpv. 1 LEF). Basta dichiarare che vi opponete. Se contestate solo una parte del credito, dovete indicare con precisione l'importo contestato, altrimenti l'opposizione vale per l'intero credito (art. 74 cpv. 2 LEF). In caso di dubbio, un'opposizione totale è di regola preferibile. Un'eccezione importante: se dopo un fallimento intendete contestare di essere ritornati a miglior fortuna, dovete dichiararlo espressamente (art. 75 cpv. 2 LEF).
L'opposizione sospende l'esecuzione (art. 78 LEF). Spetta poi al creditore agire. Se dispone di una sentenza esecutiva, può chiedere al giudice il rigetto definitivo dell'opposizione (art. 80 LEF). Se possiede un riconoscimento di debito da voi firmato, può chiedere il rigetto provvisorio (art. 82 LEF). In tal caso avete 20 giorni per promuovere l'azione di disconoscimento del debito (art. 83 cpv. 2 LEF). Senza un titolo di questo tipo, il creditore deve far valere il proprio diritto in una causa civile ordinaria (art. 79 LEF). Il diritto di chiedere la continuazione dell'esecuzione si estingue di principio un anno dopo la notificazione del precetto (art. 88 cpv. 2 LEF).
Anche un'esecuzione infondata compare nell'estratto del registro delle esecuzioni, il che può creare problemi nella ricerca di un alloggio o di un impiego. Dal 2019 potete chiedere all'Ufficio, non prima di tre mesi dalla notificazione del precetto, di non comunicare più l'esecuzione a terzi (art. 8a cpv. 3 lett. d LEF). L'Ufficio assegna allora al creditore un termine di 20 giorni per dimostrare di aver avviato una procedura di rigetto dell'opposizione. Se non lo fa, l'esecuzione non figura più negli estratti rilasciati a terzi.
L'opposizione in sé non costa nulla. Le spese del precetto esecutivo sono anticipate dal creditore (art. 68 LEF) e vengono addossate a voi solo se il credito viene infine riconosciuto. In caso di procedura di rigetto o di causa civile, le spese giudiziarie dipendono dall'esito e dal Cantone.
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Lettera all'ufficio d'esecuzione per interporre o confermare opposizione al precetto esecutivo entro 10 giorni (art. 74 LEF)