Come scrivere una diffida in Svizzera
Modello pronto da compilare: Diffida
Creare il documentoUna fattura non pagata, un artigiano che non porta a termine i lavori, un acconto mai restituito: prima di avviare un'esecuzione o una causa, la diffida è il passo fondamentale. Con essa intimate formalmente al debitore di adempiere, con effetti giuridici concreti previsti dal Codice delle obbligazioni (CO) agli articoli 102 e seguenti.
Secondo l'art. 102 cpv. 1 CO, il debitore di un'obbligazione scaduta è costituito in mora mediante l'interpellazione del creditore. Finché non avete chiesto nulla, il semplice ritardo di regola non basta. Esiste però un'eccezione importante: se il giorno dell'adempimento è stato stabilito di comune accordo, ad esempio con una scadenza precisa nel contratto, il debitore è in mora alla scadenza di quel giorno, senza ulteriori solleciti (art. 102 cpv. 2 CO). Anche in questo caso una diffida scritta resta utile per chiarire la situazione e preparare i passi successivi.
La mora ha diverse conseguenze. Il debitore risponde del danno causato dal ritardo (art. 103 CO). Se si tratta di una somma di denaro, deve un interesse moratorio del 5 % all'anno, anche se era stato pattuito un tasso inferiore (art. 104 cpv. 1 CO). Un tasso contrattuale più elevato resta applicabile (art. 104 cpv. 2 CO). Se il danno supera l'interesse moratorio, il debitore deve risarcire anche la differenza, salvo provi di non avere alcuna colpa (art. 106 CO).
Nei contratti bilaterali, come la compravendita o il contratto d'appalto, potete inoltre assegnare al debitore in mora un congruo termine suppletorio per adempiere (art. 107 cpv. 1 CO). Se il termine scade infruttuoso, potete sempre pretendere l'adempimento e il risarcimento del danno per il ritardo. Potete anche rinunciare alla prestazione, purché lo dichiariate immediatamente, e chiedere il risarcimento del danno derivante dall'inadempimento oppure recedere dal contratto (art. 107 cpv. 2 e 109 CO). Il termine non è necessario, tra l'altro, quando risulterebbe manifestamente inutile o quando la prestazione doveva avvenire in un momento preciso (art. 108 CO).
Una buona diffida è breve e precisa. Indica i vostri dati e quelli del debitore, la data, l'oggetto del credito (fattura, contratto, numero di riferimento), l'importo esatto in franchi o la prestazione dovuta e un ultimo termine chiaro, di solito tra 10 e 30 giorni. Precisate che in caso di mancato adempimento intraprenderete le vie legali e che decorrono gli interessi moratori. Restate sobri ed evitate minacce sproporzionate.
La legge non prescrive una forma particolare, ma spetta a voi provare di aver diffidato il debitore. Inviate quindi la lettera per raccomandata e conservate la ricevuta e una copia. Attenzione: la diffida non interrompe la prescrizione. Solo il riconoscimento del debito da parte del debitore, un'esecuzione o un'azione giudiziaria hanno questo effetto (art. 135 CO). Se il debitore ammette di dovere la somma, fategli firmare un riconoscimento di debito: interrompe la prescrizione e vale come titolo di rigetto provvisorio dell'opposizione in caso di esecuzione (art. 82 LEF).
Se il termine scade senza pagamento, il passo successivo è la domanda d'esecuzione presso l'Ufficio di esecuzione del domicilio del debitore (art. 46 e 67 LEF). Anticipate le spese (art. 68 LEF) e potete includere l'interesse moratorio dalla data della mora.
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