Il contratto di lavoro in Svizzera
Il contratto di lavoro in Svizzera è disciplinato dagli articoli 319 a 362 del Codice delle obbligazioni (CO). A differenza di altri Paesi europei, il diritto del lavoro svizzero si caratterizza per una grande flessibilità e un numero relativamente limitato di disposizioni imperative. Questa flessibilità avvantaggia sia i datori di lavoro che i lavoratori, ma richiede un'attenzione particolare nella redazione del contratto.
Un contratto di lavoro può essere concluso oralmente o per iscritto, ma la forma scritta è vivamente raccomandata per evitare controversie. Gli elementi essenziali da includere sono: l'identità delle parti, la data di inizio, la funzione e il grado di occupazione, il salario (lordo o netto, con menzione di indennità e gratifiche), la durata del periodo di prova, i termini di disdetta, il luogo di lavoro e le eventuali clausole particolari (divieto di concorrenza, riservatezza, proprietà intellettuale).
Il periodo di prova è di un mese per legge secondo il CO, ma può essere prolungato fino a tre mesi per accordo scritto. Durante il periodo di prova, il termine di disdetta è di sette giorni. I termini di disdetta dopo il periodo di prova sono di un mese durante il primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno e tre mesi a partire dal decimo anno. Questi termini possono essere modificati da contratto collettivo di lavoro (CCL) o da accordo individuale, ma non possono essere ridotti al di sotto di un mese dopo il primo anno.
I contratti collettivi di lavoro (CCL) svolgono un ruolo importante in numerosi settori. Fissano condizioni minime di lavoro che si impongono ai contratti individuali. I principali CCL di obbligatorietà generale coprono l'edilizia, l'industria alberghiera e della ristorazione, le pulizie e il prestito di personale. Verificate se il vostro settore è soggetto a un CCL prima di redigere il contratto.
In caso di licenziamento, la protezione contro la disdetta abusiva (art. 336 CO) vieta le risoluzioni discriminatorie o volte a impedire il sorgere di pretese (ad esempio, appena prima di una scadenza di bonus). Il licenziamento durante certi periodi di protezione (malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare) è nullo. L'indennità per licenziamento abusivo può raggiungere sei mesi di salario.
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