Il contratto di lavoro in Svizzera
Modello pronto da compilare: Contratto di lavoro
Creare il documentoIl contratto di lavoro in Svizzera è disciplinato dagli articoli 319 a 362 del Codice delle obbligazioni (CO). A differenza di altri Paesi europei, il diritto del lavoro svizzero si caratterizza per una grande flessibilità e un numero relativamente limitato di disposizioni imperative. Questa flessibilità avvantaggia sia i datori di lavoro che i lavoratori, ma richiede un'attenzione particolare nella redazione del contratto.
Un contratto di lavoro può essere concluso oralmente o per iscritto, ma la forma scritta è vivamente raccomandata per evitare controversie. Se il rapporto dura più di un mese, il datore di lavoro deve comunque comunicare per iscritto gli elementi principali al più tardi un mese dopo l'inizio (art. 330b CO). Gli elementi essenziali da includere sono: l'identità delle parti, la data di inizio, la funzione e il grado di occupazione, il salario lordo (con menzione delle indennità, di un'eventuale tredicesima, dovuta solo se convenuta o prevista da un CCL, e delle gratifiche), la durata del periodo di prova, i termini di disdetta, il luogo di lavoro e le eventuali clausole particolari (divieto di concorrenza, riservatezza, proprietà intellettuale).
Il primo mese è considerato periodo di prova (art. 335b CO), ma può essere prolungato fino a tre mesi per accordo scritto, contratto normale o CCL. Durante il periodo di prova, il termine di disdetta è di sette giorni. Dopo il periodo di prova, la disdetta è data per la fine di un mese, con un termine di un mese nel primo anno di servizio, due mesi dal secondo al nono anno e tre mesi in seguito (art. 335c CO). Questi termini possono essere modificati per accordo scritto, contratto normale o contratto collettivo di lavoro (CCL), ma un termine inferiore a un mese è possibile solo tramite CCL e solo per il primo anno di servizio. I termini devono essere uguali per entrambe le parti.
I contratti collettivi di lavoro (CCL) svolgono un ruolo importante in numerosi settori. Fissano condizioni minime di lavoro che si impongono ai contratti individuali che coprono, in particolare quando sono stati dichiarati di obbligatorietà generale dalle autorità. I principali CCL di obbligatorietà generale coprono l'edilizia, l'industria alberghiera e della ristorazione, le pulizie e il prestito di personale. Verificate se il vostro settore è soggetto a un CCL prima di redigere il contratto.
In caso di licenziamento, la protezione contro la disdetta abusiva (art. 336 CO) vieta le risoluzioni discriminatorie o volte a impedire il sorgere di pretese (ad esempio, appena prima di una scadenza di bonus). Dopo il periodo di prova, il licenziamento da parte del datore di lavoro durante certi periodi di protezione (malattia, infortunio, gravidanza e 16 settimane dopo il parto, servizio militare) è nullo; se è stato dato prima, il termine di disdetta è sospeso (art. 336c CO). L'indennità per licenziamento abusivo può raggiungere sei mesi di salario, a condizione di fare opposizione per iscritto prima della fine del termine di disdetta e di agire in giudizio entro 180 giorni dalla fine del rapporto di lavoro (art. 336a e 336b CO).
SwissDoc vi aiuta a redigere un contratto di lavoro basato sul Codice delle obbligazioni, oltre alle lettere legate al lavoro (dimissioni, richiesta del certificato di lavoro). Verificate sempre se al vostro settore si applica un contratto collettivo (CCL). I vostri primi tre documenti sono gratuiti, senza carta di credito.
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